Archivi del mese: luglio 2017

PSR Liguria 2014-2020. Azioni di informazione.

La Regione Liguria ha organizzato, per il giorno lunedì 24 p.v. ore 9:30, presso la propria sede, in Piazza De Ferrari n. 1 – GENOVA (V° piano – Sala Auditorium) un seminario relativo alla prossima approvazione del Bando a valere sulla Misura M01.02.02 “Azioni di informazione”.

In occasione dell’incontro sarà presentato il “Catalogo regionale per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni”, il nuovo strumento telematico che la Regione ha predisposto per l’attuazione della Misura M01, a partire dal prossimo Bando per il finanziamento delle “attività formative” (M01.01 del PSR).

Si precisa che la partecipazione degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sarà organizzata tramite FONDAGRIFondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale in Agricoltura, pertanto chi vorrà parteciparvi dovrà prendere tempestivo contatto con il Direttore Tecnico Agr. Dott. Stefano SCALINI (tel. 331/198.4629 – e-mail: info@fondazioneconsulenza.it) che provvederà a far predisporre gli accrediti, dandone successiva comunicazione agli interessati.

Pratiche relative ad interventi nelle aziende colpite dal sisma del 2016.

Il CUP-Comitato Unitario delle Professioni ha direttamente il Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Vasco Errani, con il quale è stato siglato un “Protocollo d’Intesa” la cui applicazione permetterà l’inserimento degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nel portale “professionisti.sisma2016.gov.it”, consentendo loro di poter svolgere tutte le pratiche relative alla ricostruzione, al pari degli altri professionisti; naturalmente per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati varranno i disciplinari di incarico, le regole deontologiche ed i compensi già definiti per le altre categorie.
L’aggiornamento del portale “professionisti.sisma2016.gov.it” dovrebbe avvenire in
breve tempo.

Disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali-Territorio. Provvedimento prot. n. 120473 del 28.6.2017. Agenzia delle Entrate.

Si dà avviso che il 28 giugno u.s. l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento
(prot. n. 120473/2017) concernente le disposizioni sulla riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali-Territorio, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall’art. 7-
quater, comma 36 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gli Uffici medesimi.

A partire dal 1 luglio 2017 sarà utilizzato il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” (F24 ELIDE) per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e relativi accessori, degli interessi e delle sanzioni amministrative e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali-Territorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi.
Fino al 31 dicembre 2017 saranno ammessi, comunque, i pagamenti in contante e con
titoli al portatore; dal 1 gennaio 2018 le riscossioni verranno effettuate esclusivamente con le modalità indicate nel provvedimento in oggetto.

Esclusione obblighi INAIL per i soci di studi associati. Sentenza n. 15971/2017 Cassazione civile-Sezione lavoro

Si dà avviso che il 27 giugno u.s. la Corte di Cassazione civile-Sezione lavoro ha
pubblicato la sentenza n. 15971 (qui unita in copia) nella quale si afferma che gli associati di uno studio professionale -estensivamente intesi ai sensi dell’art. 17, c. 6, lett. a), legge 109/1994, che li parifica, sul piano previdenziale, ai liberi professionisti- sono esenti da obblighi previdenziali e pertanto non soggetti all’assicurazione antinfortunistica: per il motivo sopradetto non vi può, dunque, essere obbligo di assoggettamento a contribuzione.