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Regione Liguria – Avviso di selezione per la costituzione di un elenco di rilevatori in campo statistico

Avviso di selezione per la costituzione di un elenco di rilevatori in campo statistico.

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1545-avviso-di-selezione-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-rilevatori-in-campo-statistico.html?view=publiccompetition&id=1545:avviso-di-selezione-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-rilevatori-in-campo-statistico&Itemid=189

Attivazione di Servizi Catastali presso Ufficio Territoriale di Albenga

Si comunica che da lunedì 17 settembre 2018 l’Ufficio Territoriale di
Albenga, sito in Via Gorizia n. 3, oltre ai servizi fiscali, fornirà anche alcuni
servizi catastali a titolo gratuito.
Pertanto, nei giorni e negli orari mattutini di apertura del front office
dell’Ufficio, sarà possibile fornire agli utenti i seguenti servizi catastali:
1. visure catastali personali (*);
2. visure planimetriche (**);
3. estratti di mappa personali (*).

Per accedere ai servizi catastali, come già avviene per quelli fiscali,
l’utenza dovrà rivolgersi alla postazione di 1ª informazione del Front Office onde
essere instradata sul servizio da richiedere, ritirare l’apposito ticket e poi
accedere agli appositi sportelli.

 

 

* Le visure catastali gratuite possono essere effettuate da uno dei titolari di diritti reali
sul bene immobile ovvero da un parente o affine entro il IV grado, munito di delega e di
copia del documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato.
Per gli intestatari giuridici il soggetto che effettua la visura deve essere delegato dal
legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente.
** Le visure planimetriche (richieste di planimetrie) possono essere effettuate da uno dei
titolari di diritti reali sul bene immobile o da altro soggetto munito di delega del titolare
dell’immobile.
La delega deve essere corredata da copia dei documenti di riconoscimento sia del
delegante che del delegato.

ANAC: ISCRIZIONE NELL’ALBO NAZIONALE DEI COMMISSARI DI GARA

L’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016, articoli 77 e 78) ha istituito l’“Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici”per l’estrazione dei soggetti che dovranno comporre le commissioni giudicatrici per la valutazione delle offerte dal  punto di vista tecnico ed economico nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

A partire dal 10 settembre p.v. gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che fossero interessati, potranno procedere all’iscrizione all’Albo dei Commissari di gara attraverso l’applicativo che verrà reso disponibile da quella data nel sito dell’ANAC, nella sezione  “Servizi”, al seguente link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi

 

Messaggio INPS n° 2725 del 5 luglio 2018

Messaggio n. 2725 del 5 luglio scorso relativo alla abilitazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese  agricole, secondo la nuova disciplina che prevede la profilazione e l’abilitazione ai servizi per l’agricoltura nel portale INPS con la procedura di “Gestione deleghe”.

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che devono profilarsi per la prima volta nel sistema “Gestione deleghe” e prima di richiedere il codice PIN dovranno inviare all’indirizzo e-mail (posagri.deleghe@inps.it) i seguenti documenti:
– documento di riconoscimento;
– copia della tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale;
– copia della tessera di iscrizione all’Albo professionale o certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio Collegio di iscrizione;
– copia dell’accordo o della lettera di incarico dell’azienda agricola rappresentata con l’indicazione della delega assegnata (relativa alla cura della direzione, amministrazione, gestione, funzione contabile, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola, così come previsto dall’art. 11 lettera b) della legge professionale n. 251/1986) e la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla autenticità di quanto attestato nella delega;
A seguito della trasmissione all’INPS della documentazione indicata, il professionista sarà censito nel sistema delle deleghe in qualità di intermediario e per rendere operativa la delega, dovrà poi richiedere il rilascio del PIN e la relativa profilazione presso la Struttura dell’INPS territorialmente competente.
Non possono chiedere la profilazione gli iscritti nell’Albo in condizione di morosit
delle quote di iscrizione oppure nei confronti della Cassa di previdenza  AGROTECNICI/ENPAIA;

Esercizio abusivo di attività e professionale. Art. 348 cp novellato. Applicabilità ai sospesi dall’Albo.

La nuova formulazione dell’art. 348 del Codice penale, così come modificato dall’art. 12 della legge 3 del 11 gennaio 2018,prevede:
– il forte aumento del periodo massimo di reclusione (che viene elevato da sei mesi a tre anni);
– l’aggiunta, alla reclusione, di una elevata sanzione pecuniaria (mentre nel precedente articolo la sanzione pecuniaria era alternativa, e non aggiuntiva, alla pena detentiva);           – il fortissimo aumento della sanzione pecuniaria (il cui minimo passa dai precedenti 103 euro agli attuali 10.000 euro mentre l’importo massimo passa a 516 euro e 50.000 euro);
– la pubblicazione obbligatoria della sentenza;
– qualora il soggetto condannato faccia parte di un Albo professionale, la trasmissione obbligatoria della sentenza a questo ultimo per l’applicazione di provvedimenti disciplinari;
– l’ulteriore inasprimento della pena, sia detentiva che pecuniaria, nei confronti del professionista che induca altri ad incorrere nel reato di esercizio abusivo di attività professionale.
Il nuovo testo dell’art. 348 cp, entrato in vigore dal 15 febbraio 2018, è il seguente:
“Esercizio abusivo di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.”
come si vede, con il fortissimo inasprimento delle sanzioni penali e -congiuntamente- di quelle pecuniarie, il legislatore ha voluto creare un effettivo deterrente all’esercizio abusivo dell’attività professionale, così rafforzando l’importanza dell’appartenenza ordinistica per svolgere determinate attività nonchè la funzione degli Albi professionali.
Deve infine essere valutata l’applicabilità del nuovo art. 348 cp anche ai soggetti iscritti in un Albo ma sospesi -per qualunque ragione-; più precisamente se sia da considerarsi “reato penale” l’esercizio di attività professionale da parte di un iscritto all’Albo che abbia a trovarsi in condizione di momentanea sospensione.
Per rispondere a tale domanda occorre riferirsi alla “ratio” del citato art. 348 cp, volto a tutelare sia la fede pubblica che l’interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate esclusivamente da chi sia in possesso degli specifici -ed elevati- requisiti di competenza tecnica e culturale richiesti dalla legge, e li mantenga nel tempo, insieme a particolari requisiti morali, il cui controllo e verifica sono deputati i rispettivi Albi professionali (da cui ne discende l’obbligatorietà dell’iscrizione).

Essendo pacifica la circostanza che l’iscrizione debba essere effettiva ed attuale (cioè nel
pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge) appare evidente che la sospensione dall’Albo, facendo venir meno il presupposto dell’ attualità dell’iscrizione, impedisce all’iscritto sospeso di esercitare la professione e, nel caso egli la svolga, lo fa incorrere nel reato penale di cui all’art. 348 cp.
In questo senso milita anche la giurisprudenza di merito (Corte Suprema di Cassazione
penale, sentenza 24 maggio 2007 n. 20439 nonchè sentenza 6 maggio 2014 n. 18745).