Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per semplificazione denominato “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; la riforma del Codice degli Appalti era attesa da molto tempo e l’argomento è stato oggetto di numerosi articoli di stampa.

La nuova disciplina dei contratti pubblici si applica a partire dal 19 aprile u.s., mentre
le nuove norme mirano ad introdurre nell’ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi che sia coerente ed armonizzato alla disciplina europea.
Per quanto qui di interesse si desidera evidenziare come, tra le pieghe degli articoli, il
“Codice degli Appalti” dedichi una particolare attenzione agli aspetti agronomico-forestali,
paesaggistici e naturalistici, in una logica di sviluppo sostenibile mai vista prima d’ora.
In particolare l’art. 3 relativo alle “Definizioni” prevede alla lettera pp) la definizione di
“Opera”, così come segue:
“pp) il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica” tale definizione mira a separare ed a conferire autonomia alle opere di difesa ambientale e di presidio agronomico-forestale, paesaggistico e di ingegneria naturalistica rispetto alle opere edilizie e del genio civile.
Dalla definizione di “Opera” consegue una precisa declinazione dei “concorsi di progettazione” che vedono coinvolti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati nell’ambito degli avvisi di selezione pubblicati dalle Amministrazioni appaltanti.
L’art. 3 alla lettera ddd) definisce infatti i “Concorsi di progettazione” così come segue:
“ddd) “concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel
settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e
archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica,
geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore
della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e
dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione
giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi; l’inclusione dei settori paesaggistici, naturalistici, del verde urbano e del paesaggio forestaleagronomico
nell’ambito dei concorsi di progettazione è di particolare interesse per gli Agrotecnici e
gli Agrotecnici laureati perché attinente a settori che rientrano tra gli ambiti più frequenti
dell’attività professionale della categoria qui rappresentata e consentirà in futuro ai nostri iscritti di partecipare a concorsi di idee e di progettazione indetti dalle singole Amministrazioni, in maniera certamente più frequente di quanto sino ad ora avvenuto.

Tale aspetto è ribadito anche nel successivo art. 23 del “Codice” relativo ai livelli della
progettazione per gli appalti e i servizi, il quale prevede al comma 2 che:

“2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24.) ribadendo così il ricorso a concorsi di progettazione o di idee per reperire esternamente professionalità competenti in ambito ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale (come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati) qualora non sia possibile per le stazioni appaltanti farvi fronte con professionalità interne.